Onorevoli Colleghi! - Il fenomeno della prostituzione ha assunto negli ultimi anni toni drammatici con riferimento, soprattutto, ad altri gravi e complessi problemi sociali cui è strettamente legato.
      Da numerosi studi e ricerche su questo fenomeno si evince che la prostituzione è esercitata in modo preponderante da persone legate a varie forme di schiavitù determinate, nel più tipico dei casi, da particolari situazioni di indigenza, e da minori di età.
      Le minorenni avviate alla prostituzione, infatti, sono sempre di più in mano alla criminalità organizzata, per la quale la prostituzione minorile è diventata una delle maggiori fonti di guadagno creando, così, una nuova e più crudele forma di schiavitù.
      A livello internazionale, varie nazioni hanno da tempo iniziato a dotarsi di strumenti legislativi specifici; nella quarta Conferenza mondiale sulle donne, promossa dall'Organizzazione delle Nazioni Unite e tenutasi a Pechino nel mese di settembre del 1995, è stata approvata una piattaforma di azione che invita a «rafforzare tutti gli strumenti di tutela dei diritti umani, al fine di combattere ed eliminare qualsiasi forma, organizzata o no,

 

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di traffico di donne e minori, comprese quelle determinate da fini sessuali, pornografia, prostituzione e turismo sessuale, prevedendo servizi legali e sociali per le vittime di questi traffici».
      La presente proposta di legge nasce, pertanto, dall'esigenza di trovare anche in Italia una risposta concreta ai problemi connessi all'esercizio della prostituzione attraverso il perfezionamento delle disposizioni normative attualmente in vigore; e infatti, considerato che le più gravi fattispecie criminose finalizzate allo sfruttamento della prostituzione, si perpetrano soprattutto in luoghi pubblici, si intendono apportare delle modifiche alla legge 20 febbraio 1958, n. 75, nota anche come «legge Merlin», introducendo il divieto di prostituzione in luoghi pubblici o aperti al pubblico, e prevedendo anche un regime sanzionatorio da applicare nei confronti dei «clienti», ossia di coloro che si avvalgono delle prestazioni sessuali di chi esercita la prostituzione; tale ultima previsione nasce dalla consapevolezza che per contrastare in maniera efficace la prostituzione è necessario colpire non soltanto l'offerta, ma anche la domanda di prestazioni sessuali.
      Nel dettaglio, l'articolo 1 introduce alcuni commi all'articolo 1 della «legge Merlin» con i quali si stabilisce il divieto di esercizio della prostituzione in luoghi pubblici o aperti al pubblico, con conseguente regime sanzionatorio; tuttavia, considerato il forte collegamento esistente tra la prostituzione su strada e il fenomeno dello sfruttamento della prostituzione è stata prevista, al fine di impedire la criminalizzazione di persone che sono già vittime di gravi violenze, una specifica causa di non punibilità che esclude l'applicazione della sanzione nei confronti di chi dimostra di essere stato spinto a prostituirsi contro la sua volontà. Per rendere effettivo il divieto di esercizio della prostituzione in luogo pubblico sono state introdotte delle sanzioni anche nei confronti di coloro che si avvalgono delle prestazioni sessuali di chi esercita la prostituzione nei luoghi in cui questa è vietata; e, inoltre, si è deciso di punire coloro che consapevolmente compiono atti sessuali con persone ridotte in schiavitù. Con il comma 2 dell'articolo 1 è stata introdotta la non punibilità per il reato di favoreggiamento delle attività di reciproca assistenza, senza fini di lucro, tra persone che esercitano la prostituzione, e ciò allo scopo di agevolare forme di solidarietà che possano aiutare chi esercita la prostituzione a non cadere vittima di situazioni di sfruttamento.
      L'articolo 2 della presente proposta di legge apporta una modifica all'articolo 600 del codice penale, introducendo una sanzione anche nei confronti di chi contribuisce al mantenimento in schiavitù di una persona; l'articolo 3 sostituisce l'attuale disciplina prevista dall'articolo 600-bis del medesimo codice penale, introducendo delle sanzioni più severe per il reato di prostituzione minorile.
      L'articolo 4 introduce l'ipotesi criminosa dell'associazione a delinquere finalizzata allo sfruttamento della prostituzione, per la quale si prevede l'aumento fino a due terzi delle pene attualmente previste per l'ipotesi delittuosa associativa comune.
      L'articolo 5, che è composto da sette commi, introduce diverse forme di interventi di protezione sociale.
 

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